282 O voi che credete, quando contraete un debito con scadenza precisa, mettetelo per iscritto; che
uno scriba tra di voi lo metta per iscritto, secondo giustizia. Lo scriba non
si rifiuti di scrivere secondo quel che Allah gli ha insegnato; che scriva
dunque e sia il contraente a dettare, temendo il suo
Signore Allah e badi a non diminuire in nulla. Se il
debitore è deficiente, o minorato o incapace di dettare lui stesso, detti il
suo procuratore secondo giustizia. Chiamate a testimoni due dei vostri uomini o
in mancanza di due uomini, un uomo e due donne, tra
coloro di cui accettate la testimonianza, in maniera che, se una sbagliasse
l'altra possa rammentarle. E i testimoni non rifiutino quando
sono chiamati. Non fatevi prendere da pigrizia nello scrivere il debito e il termine suo, sia piccolo o grande. Questo è
più giusto verso Allah, più corretto nella testimonianza e atto ad evitarvi
ogni dubbio; a meno che non sia una transazione che definite immediatamente tra
voi: in tal caso non ci sarà colpa se non lo
scriverete. Chiamate testimoni quando trattate tra voi e non venga fatto alcun
torto agli scribi e ai testimoni; e se lo farete, sarà il
segno dell'empietà che è in voi. Temete Allah, è Allah che vi
insegna. Allah conosce tutte le cose .